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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
4.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche pubbliche locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati da un Giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali e ne sono indicate le modalità.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 prevede che il Ministero dell'interno raccolga e pubblichi, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, i seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
   a) i dati anagrafici;
   b) il titolo di studio conseguito;
   c) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
   d) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
   e) i propri impieghi pubblici o privati;
   f) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
   g) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

  3. Gli schemi del decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.