Sostituirlo con il seguente:
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche regionali, uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge.
1-bis. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
1-ter. Fino all'emanazione della normativa regionale di cui al comma 1, l'applicazione della disciplina della presente legge è rimessa alla Commissione di cui all'articolo 9.