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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
2.4.

  Al comma 1, dopo le parole: ai titolari di cariche di Governo inserire: e, quando non è diversamente stabilito, ai parlamentari.

  Conseguentemente, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  1. Il mandato parlamentare e la titolarità di cariche di Governo sono incompatibili con:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;
   b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
   c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

  2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
  3. La titolarità di cariche di Governo è altresì incompatibile con:
   a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
   b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

  4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
  5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
  6. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 2, lett. c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante il suo mandato;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

  7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, secondo le norme del proprio Regolamento.
  8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dalla commissione, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

  Conseguentemente, all'articolo 6, commi 3 e 4 primo periodo, alle parole: titolari di cariche di Governo sostituire le parole: titolari delle cariche di cui all'articolo 2;
  all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, alle parole: titolare della carica di Governo sostituire le parole: titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;
  all'articolo 7, comma 2, alle parole: titolare di una carica di Governo sostituire le parole: titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;
  all'articolo 8, comma 1 , primo periodo, eliminare le parole: di Governo;
  all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo; comma 3, comma 4, secondo periodo; comma 4, lett. b); alle parole: della carica di Governo sostituire le parole: di una delle cariche di cui all'articolo 2;
  all'articolo 8, comma 4, lett. c), alle parole: per le cariche di Governo statali sostituire le parole: per le cariche di cui all'articolo 2.