stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
2.1.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai titolari di cariche del Governo, con le seguenti: ai membri del Parlamento, ai titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali, nonché ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 dello stesso articolo con i seguenti:
  «3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente di una regione e i componenti della giunta regionale.
  4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana, nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.»

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei confronti dei componenti delle altre Autorità e ne sono indicate le modalità, ivi compresa la disciplina relativa al conflitto di interessi che coinvolga componenti dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in particolare, la devoluzione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
  3. Gli schemi del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.»

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.
(incompatibilità).

  1. Il mandato parlamentare e la titolarità delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge sono incompatibili con:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta;
   b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
   c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

  2. I dipendenti pubblici o privati, all'atto dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
  3. La titolarità di cariche di Governo statali, regionali e locali è altresì incompatibile con:
   a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
   b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

  4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, soltanto i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
  5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del medesimo codice civile.
  6. I titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

  7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 della presente legge, secondo le norme del suo Regolamento.
  8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dall'Autorità, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui l'Autorità rilevi l'esistenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. L'Autorità dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.»

  Conseguentemente, sostituire gli articoli 9 e 10 con il seguente:

«Art. 9.
(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

  1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
  2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
  3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
  4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4.»

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola: Commissione, con la seguente: Autorità.