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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
14.03.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitti di interessi. Norme di principio).

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta Autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni e le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet, che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ai candidati presidenti di provincia, ai candidati presidenti di regione e ai capi dei partiti o delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione dei rispettivi organi, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopra indicati un sostegno privilegiato.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle imprese di cui al medesimo comma 1 che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma stesso ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1. La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo rigore che le imprese di cui al comma 1 del presente articolo non adottino alcun genere di comportamento in violazione del principio della parità di accesso ai mezzi di informazione e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche indicate al medesimo comma 1.
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri e applica le sanzioni previste dalle disposizioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le ventiquattro ore l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di quarantotto ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.
  7. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della parità di accesso ai mezzi di informazione, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, dopo la terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di quindici giorni.
  8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7.
  9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o dell'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce alle Camere con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.
  10. Nella comunicazione di cui al comma 9 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
  11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.
  12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

Art. 14-ter.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali).

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato ai titolari di cariche di Governo.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo.
  3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei mezzi di informazione in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità riferisce anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.

Art. 14-quater.
(Norme in materia di conflitti di interessi per i componenti delle autorità indipendenti).

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
  1-bis. I titolari delle cariche elettive non possono essere nominati Presidenti o componenti delle autorità indipendenti prima che siano trascorsi due anni dalla fine del mandato.