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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
13.02.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi).

  1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o a un'impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:
   a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
   b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
   c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 13-ter.
(Imprese titolari di concessioni).
  1. La Commissione può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica, nei confronti di imprese controllate direttamente o indirettamente dal titolare di cariche di Governo o dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, in caso di grave violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, di cui i medesimi siano responsabili.
  2. Le imprese in cui i soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 6, commi 5, 5-bis e 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Tali imprese non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.
  3. I commi 1 e 2 non si applicano dopo che le partecipazioni siano state affidate alla gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 12.