Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Conflitto d'interessi in violazione delle misure preventive).
1. In ogni caso, qualora in violazione delle misure disposte dalla Commissione, o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, i soggetti di cui all'articolo 2 agiscano in conflitto d'interessi, la Commissione stessa applica una sanzione amministrativa compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio ottenuto.