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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.11. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
12.11.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti commi:
  11-bis. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 5 della presente legge, ove l'impresa facente capo al titolare di cariche pubbliche, al coniuge non legalmente separato o ai parenti o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, la Commissione, laddove non intenda esercitare i poteri di cui ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
  11-ter. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato, alla diffida di cui al comma 11-bis, la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
  11-quater. Le impugnazioni contro la delibera di cui al comma 11-ter, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.