Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso dei parlamentari nazionali, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il provvedimento motivato è trasmesso alla competente Giunta delle elezioni, che diffida l'interessato ad adempiere ed il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea. In caso di inadempimento entro trenta giorni, o entro il diverso termine indicato dalla Giunta, laddove la Camera interessata non disponga diversamente il Presidente attiva la procedura per la proclamazione in subentro.