Sostituire il comma 13 con il seguente: L'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento ed alla pronta ottemperanza alla diffida di cui al comma 12.