Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Ai fini delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge, sono equiparati alle cariche politiche di cui all'articolo 2, gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali.