Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni del Capo II della presente legge, riferite ai titolari di cariche di governo, si applicano:
a) ai componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ai titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) agli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali;
c) nell'ambito delle Regioni, ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello regionale nonché alle persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni regionali;
d) nell'ambito degli enti locali di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nonché alle persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni locali, compreso il presidente della giunta provinciale, il sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali.