Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) agli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché, per i medesimi ambiti, le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regioni o locali, compreso il presidente della giunta provinciale, il sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali.