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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.100. in Assemblea riferita al C. 275-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2016  [ apri ]
15.100.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. (Giurisdizione). – 1. I ricorsi, anche in via d'urgenza, e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
  2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla Corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal Presidente della Corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
  3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità.
  4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
  5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
  6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15.100.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. (Giurisdizione). – 1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
  2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla Corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal Presidente della Corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
  3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità; il termine è elevato a trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
  4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
  5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
  6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.