stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.3. in Assemblea riferita al C. 275-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2016  [ apri ]
14.3.

  Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. I membri sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  2-quater. La candidatura a membro della Autorità è depositata, corredata del curriculum professionale che la giustifica, presso la Segreteria generale del rispettivo ramo del Parlamento, entro sette giorni prima della data in cui le Camere sono state convocate per l'annuncio dell'intesa tra i Presidenti. Tre giorni prima della data di convocazione delle Camere, i candidati che ne abbiano fatto richiesta sono ascoltati, in audizione pubblica, dalla Commissione competente per materia, in particolare in ordine al possesso dei titoli richiesti dalla legge per la carica.
  2-quater.1. Le designazioni effettuate dai Presidenti sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.