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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.19. in Assemblea riferita al C. 275-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2016  [ apri ]
12.19.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. In concomitanza con l'accettazione della candidatura a deputato, senatore o parlamentare europeo, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera di competenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi indicate per le cariche di governo nelle quali si trovi ai sensi degli articoli 4 e 8 della presente legge. La dichiarazione personale di cui al precedente periodo è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al primo periodo è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale di cui al primo periodo è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento. Qualora l'accertamento di cui al precedente periodo sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.
  6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.
  7. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti nonché le eventuali situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.
  8. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento decade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.
  9. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la modalità con cui intende rimuovere le cause di incompatibilità.
  10. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data della decisione della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.
  11. Si intende idonea la scelta ricompresa esclusivamente in uno dei seguenti casi:
   a) il membro del Parlamento rinunzia all'incarico elettivo;
   b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina conflitto d'interessi;
   c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;
   d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.

  12. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con autonoma valutazione sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;
   b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità nel termine prescritto dal comma 9, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.

  13. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 11, lettere a) e b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento. Il provvedimento è comunicato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che vi dà esecuzione mediante corrispondente decurtazione delle somme spettanti al partito o movimento politico ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.