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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.13. in Assemblea riferita al C. 275-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2016  [ apri ]
12.13.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non sono eleggibili alle cariche di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, nei trecento giorni precedenti l'accettazione di candidatura, risultino essere in una o più condizioni di cui al comma 1.
  2-bis. In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le condizioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 6 siano state rimosse entro il trentesimo giorno precedente l'accettazione della candidatura.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2.