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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 275-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/02/2016  [ apri ]
1.6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I titolari di cariche politiche, nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    2. Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ivi inclusa la Banca d'Italia.
   all'articolo 6:
    comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
     f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale;
   sostituire il comma 10 con il seguente:
    10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.