Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2016
[
apri
]
9.21.
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 14. L'interessato, entro trenta giorni dall'adozione delle misure da parte dell'Autorità, può sempre proporre impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa competente.