Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il titolare della carica di governo:
a) può richiedere, tramite l'Autorità, informazioni concernenti l'attività di gestione;
b) ha diritto di conoscere, per il tramite dell'autorità, ogni sessanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato;
c) ha diritto di ricevere, ogni trimestre, su richiesta, una quota del rendimento di gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione;
d) ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità che vi provvede nei modi previsti dal comma 2.