Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre nove mesi dalla medesima data, si procede all'elezione dei cinque membri dell'Autorità secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. I membri dell'Autorità in carica possono essere eletti, per una sola volta, qualora, al momento dell'elezione, non abbiano svolto tre anni e sei mesi del mandato.