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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.15. in Assemblea riferita al C. 275-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2016  [ apri ]
12.15.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
   «Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattasi di un deputato o di un senatore.
   2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».

  6. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
  7. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.”.