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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.0400. in Assemblea riferita al C. 275-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2016  [ apri ]
11.0400.
approvato

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis.(Autorità indipendenti) – 1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.
  2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera c), dell'articolo 6, commi 11 e 13, e dell'articolo 7, comma 6, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato altresì il Presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il Presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
  3. L'articolo 6, comma 5, si applica considerando l'attività di regolazione svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.
  4. Per i componenti delle autorità indipendenti, non trova applicazione l'articolo 7, comma 7. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 10, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.
  5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 8, comma 1, lettera a), si applica alle partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.
  6. Per i componenti delle autorità indipendenti, restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
  8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Commissione