Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. Quando la comunicazione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera c), dei commi 11 e 13 del presente articolo e dell'articolo 7, comma 6, riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, è informato il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.