Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2, i componenti degli organi di vertice, i titolari di incarichi apicali comunque denominati e i dirigenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o vigilati o con società controllate da questi ultimi, nonché con i soggetti operanti in ambiti relativi alla carica rivestita. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.