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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.20. in Assemblea riferita al C. 275-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2016  [ apri ]
6.20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Incompatibilità generali).

  1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione – limitatamente alle cariche di governo statali – delle cariche di deputato e di senatore;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in fondazioni o in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato;
   f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.

  2. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  3. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
  4. Il titolare di una delle cariche di governo indicate dalla presente legge, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
  5. I titolari delle cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
  6. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
  7. L'incompatibilità di cui al comma 5 per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve intendersi riferita all'attività professionale svolta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da parte della medesima Autorità.
  8. I dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di governo indicate dalla presente legge sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e progressione di carriera.
  9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.