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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.9. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2738

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2014  [ apri ]
2.9.

  All'articolo 2, lettera c), il comma 3, è sostituito dal seguente:
  3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
   a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
   b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
   c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
   d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
   e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione.

  3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile.