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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.15. in Assemblea riferita al C. 2738

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2015  [ apri ]
2.15.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «provvedimento giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «pronunciato in ultima istanza»;
   b) il comma 2 è abrogato;
   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Costituiscono colpa grave:
   a) la violazione manifesta del diritto;
   b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
   c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
   d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona anche da parte del giudice non di ultima istanza, fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione;
   e) la negligenza inescusabile nell'attività di valutazione delle prove.
  3-bis. Al fine di determinare se vi sia stata violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 3, lettera a), sono valutati anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, oggetto di interpretazione. Al fine di determinare se vi sia stata violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tenere conto, in particolare, dell'eventuale inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».