Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero di posti riservati al transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap, regolamentati nelle concessioni demaniali che autorizzano la costruzione del porto, nella misura coerente con le esigenze turistiche delle rispettive regioni.