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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.28. in Assemblea riferita al C. 2722

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/09/2015  [ apri ]
1.28.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi necessari per il conseguimento della patente nautica, specificando che in caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza od avere con sé un secondo paio di «rispetto» anche in caso di utilizzo di lenti a contatto.