Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) revisione dei requisiti anagrafici per il comando e la condotta delle unità da diporto senza obbligo di patente, di cui all'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prevedendo il compimento dei diciotto anni per la conduzione dei natanti a propulsione meccanica e il compimento dei sedici anni per la conduzione dei natanti ad esclusiva propulsione a vela, con superficie velica superiore a quattro metri quadrati, ad eccezione per le fattispecie previste dal comma 4 del medesimo articolo, purché la responsabilità ricada sulle scuole o sugli istruttori federali in possesso della patente nautica.