stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2721

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2016  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. (Modifica della legge n. 84 del 1994 in materia di servizi tecnico-nautici) All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), il controllo e la regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi»;
   b) al comma 1-bis, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatta salva la validità dei vigenti provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei suddetti servizi, tali provvedimenti possono essere modificati su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'Autorità portuale, ove istituita, previa acquisizione del parere delle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. La proposta è approvata in via definitiva con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, previa comunicazione all'Autorità portuale, ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei suddetti servizi per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta di altri trenta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di un'Autorità portuale, la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico-nautici sono proposte dall'autorità marittima d'intesa con l'Autorità portuale, previa acquisizione dei pareri delle rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi e sono approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In difetto di intesa provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda la disciplina dell'accesso al servizio, restano ferme le modalità del concorso pubblico per piloti, ormeggiatori e barcaioli, secondo la normativa vigente, nonché i poteri dell'autorità marittima in relazione alla organizzazione dei servizi. Per quanto concerne i servizi di rimorchio, l'accesso è disciplinato in base alle procedure di selezione dell'erogatore universale del servizio, definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione delle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I vigenti criteri e meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere modificati attraverso un'istruttoria, condotta dallo stesso Ministero, alla quale partecipano il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e, con funzioni consultive, le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi, nonché la rappresentanza associativa nazionale delle Autorità portuali»;
   c) il comma 1-ter è sostituito dai seguenti:
  «1-ter. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, ormeggio e battellaggio, di cui al comma 1-bis, relative ai singoli porti, sono stabilite, in conformità ai criteri e meccanismi di cui al medesimo comma 1-bis, attraverso un'istruttoria condotta in sede ministeriale, alla quale partecipano l'autorità marittima e l'Autorità portuale, laddove istituita, che potranno essere rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dalla rappresentanza associativa nazionale delle Autorità portuali. Alla predetta istruttoria partecipano, con funzioni meramente consultive, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. L'istruttoria ministeriale perviene ad una proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima d'intesa con l'Autorità portuale, previa acquisizione dei pareri delle citate rappresentanze unitarie nazionali. La proposta di variazione è sottoposta all'approvazione definitiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tenendo conto dei pareri dalle citate rappresentanze nazionali. Analoga procedura è seguita per i successivi adeguamenti tariffari. In difetto di intesa ovvero in caso di mancata approvazione ministeriale, la variazione tariffaria è adottata dall'autorità marittima sulla base di disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La medesima istruttoria tariffaria si applica per la determinazione delle tariffe del servizio di rimorchio, nel caso in cui la concessione del servizio sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2013. Nel caso in cui la concessione del servizio di rimorchio sia stata rilasciata successivamente al 31 dicembre 2013, le relative tariffe sono determinate sulla base della disciplina relativa alle procedure di selezione dell'erogatore universale del servizio; tale disciplina individua altresì le modalità di adeguamento tariffario, ferma restando la verifica della correttezza degli adeguamenti ad opera delle rappresentanze nazionali unitarie degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso.
  1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee».

  Conseguentemente, al titolo della proposta di legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e modifiche alla legge n. 84 del 1994 in materia di servizi tecnico-nautici.