Al comma 680, dopo le parole: non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, aggiungere le seguenti: Si considerano altresì privilegiati gli Stati con i quali manca un adeguato scambio di informazioni ovvero altri criteri equivalenti. Continuano altresì ad essere considerati privilegiati gli Stati che, nonostante la stipula di convenzioni o disposizioni con l'Italia in materia di scambio di informazioni ed eliminazione del segreto bancario, non abbiano a loro volta stipulato analoghe convenzioni o disposizioni con i Paesi inseriti nella cosiddetta «black list» di cui ai decreti ministeriali 23 gennaio 2002 e 21 novembre 2001 ovvero con i paesi con i quali l'Italia abbia già stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni in materia fiscale e per l'eliminazione del segreto bancario.