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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.133. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2014  [ apri ]
1.133.
(inammissibile per carenza di compensazione)

   Al comma 421, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 201 del 2013. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata esclusivamente per il personale di cui al presente comma al 31 dicembre 2018;

  Conseguentemente:
   al comma 422, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro novanta giorni dall'esito delle procedure di cui all'articolo 1, commi 91 e 95, della legge n. 56 del 2014, come definito in sede di Accordo Governo/Regioni dell'11 settembre 2014;
   al comma 423, sostituire il quarto periodo con il seguente: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno definiti i criteri per la mobilità in attuazione degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 263 del 2014;
   al comma 426, sostituire le parole: il termine del 31 dicembre 2016 previsto con le seguenti: i termini previsti ed aggiungere, in fine: in deroga ai vincoli ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010;
   dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  42-bis. In attuazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 263 del 2014, il processo di riordino delle partecipazioni trasferite e delle società, enti, agenzie collegate avviene nella garanzia dei livelli occupazionali e delle condizioni economiche e normative derivanti dai contratti collettivi vigenti al momento del riordino.