stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.93. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2014  [ apri ]
1.93.

  Al comma 680, dopo le parole: non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. aggiungere le seguenti: Si considerano altresì privilegiati gli Stati con i quali manca un adeguato scambio di informazioni ovvero altri criteri equivalenti. Continuano altresì ad essere considerati privilegiati gli Stati che, nonostante la stipula di convenzioni o disposizioni con l'Italia in materia di scambio di informazioni ed eliminazione del segreto bancario, non abbiano a loro volta stipulato analoghe convenzioni o disposizioni con i Paesi inseriti nella cosiddetta «black list» di cui ai decreti ministeriali 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 ovvero con i Paesi con i quali l'Italia abbia già stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni in materia fiscale e per l'eliminazione del segreto bancario.

ex 1. 68.