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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.88. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2014  [ apri ]
1.88.

  Al comma 662, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per favorire la ripresa economica nel territori dei comuni colpiti a sisma e 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'evento alluvionale del gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, con riferimento ai periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e, socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo, in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TPUE), articolo 107, paragrafo 2, lettera b). Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al comma 662-ter, sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) nel settore agricolo.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 662, aggiungere i seguenti:

  662-bis. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 662 le microimprese localizzate all'interno della zona franca di cui al medesimo comma 662 così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 200.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 9.
  662-ter. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 662 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.;
   al comma 664, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla copertura relativa alle finalità indicate nel secondo periodo del comma 662 e del comma 662-bis, valutata in 60 milioni di euro, si provvede mediante l'aumento di 0,4 punti percentuali per gli anni 2015, 2016 e 2017, ovvero per un maggior gettito non inferiore a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, dell'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente periodo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. All'aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

ex 1. 134.