Al comma 390, aggiungere, in fine, seguenti periodi: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai conti correnti dei comuni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento legislativo è istituito uno specifico fondo per finanziare l'esclusione dal predetto comma dei conti correnti aperti presso la Tesoreria di Stato intestati ai comuni.