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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.44. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2014  [ apri ]
1.44.

  Dopo il comma 287, aggiungere il seguente:
  287-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale; in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. All'aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

  Conseguentemente sostituire i commi 692 e 693 con i seguenti:
  692. Il comma 5-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato. Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  693. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ex 1. 43.