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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.43. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2014  [ apri ]
1.43.

  Dopo il comma 287, aggiungere i seguenti:

  287-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese non inferiori a 2,3 miliardi di euro annui.
  287-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono determinati esclusivamente sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.
  287-quater. Le misure di contenimento delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  287-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, sostituire il comma 679 con il seguente:

  679. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è soppresso il tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ex 1. 41.