Sopprimere il comma 234.
Conseguentemente, dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
257-bis. All'articolo 22, comma 3, della legge 20 dicembre 2010, n. 240, le parole da: «La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo» fino a: «nel limite massimo della durata legale del relativo corso» sono soppresse.