Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni al numero 8:
sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.