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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
9.03.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis.(Rateazione semplificata). – 1. Relativamente alle cartelle di pagamento, alle ingiunzioni fiscali, agli avvisi di accertamento esecutivi, nonché, agli accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni province e comuni, il debitore può presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di rateazione in modo semplificato, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fino a un massimo di centoventi rate mensili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con un piano di ammortamento a rate costanti o a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del contribuente. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
  2. Il debitore che propone istanza ai sensi del comma 1 è tenuto al pagamento, oltre che dell'importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo, di un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell'ingiunzione fiscale dell'avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione dell'accertamento con adesione, con esclusione degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, n. 602 del 1973, e successive modificazioni, delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, nonché, dalle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, anche in deroga all'articolo 19, comma 3, del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contribuenti già decaduti dalla rate alla data di entrata in vigore della presente legge.