Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.700.000;
2017: – 2.200.000.