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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.33. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
8.33.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la Tabella A, Parte II, è aggiunta la seguente:
   «Tabella A – Parte II-bis(Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). – Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento:
    1) interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 349, articolo 1, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
    2) interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
    3) prodotti energetici risultanti da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con esclusione delle energie prodotte da fonti assimilate alle rinnovabili e dagli impianti di recupero energetico dei rifiuti.».

  Conseguentemente:
   all'articolo 17:
    al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni;
    sopprimere il comma 9;
    sopprimere il comma 21;
   all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: ridotta di 200 milioni, con le seguenti: ridotta di 600 milioni.
   all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.».
  27-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
  27-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
  27-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».