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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.44. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
7.44.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, le parole da: nella misura del a: 31 dicembre 2015 sono sostituite con le seguenti:, calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nella misura del 25 per cento per le spese di cui alla lettera b) e d) del comma 6 del presente articolo e del 50 per cento per le spese di cui alla lettera a) e c) n. 2 del comma 6 del presente articolo;
   2) al comma 6, la lettera a) è sostituita con la seguente:
    a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i ricercatori altamente qualificati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto e i tecnici di ricerca;
   3) al comma 6, lettera b), dopo le parole: dell'imposta sul valore aggiunto sono aggiunte le seguenti:, nonché le spese del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
   4) al comma 6, la lettera c) è sostituita con la seguente:
    c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
    1. università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
    2. altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  6-bis. Per le spese di cui alla lettera c) n. 1 del comma 6 del presente articolo, il credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute in ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1.
  6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede, attraverso la seguente rideterminazione dell'aliquota di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995:
   per il 2015, riduzione del 2 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e del 3 per cento dell'aliquota agevolata sulla benzina;
   per il 2016, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
   per il 2017, riduzione di un ulteriore 1 per cento dell'aliquota agevolata sul gasolio e sulla benzina;
   6) il comma 7 è soppresso;
   7) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate si procederà ad una distribuzione pro quota. Qualora la dotazione annuale non dovesse essere completamente fruita, anche per effetto di revoca e rinuncia, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la dotazione dell'anno successivo;
   8) al comma 14, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge;
   9) dopo il comma 15, è inserito il seguente:
  15-bis. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:
   1. le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata, anche avvalendosi dei contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies) della legge n. 9 aprile 2009, n. 33, di joint venture e di altre forme di associazioni di imprese. In tale ipotesi, l'agevolazione dovrà essere ripartita tra le imprese seconda criteri proporzionali che tengano conto della partecipazione delle singole imprese alle spese di ricerca;
   2. i soggetti residenti e quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto dei Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.;