stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.18. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
7.18.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 279, è inserito il seguente:
  279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta deve intendersi applicabile per quegli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e sino ai 31 dicembre 2013, pur se le opere sono relative a progetti di investimento iniziale antecedenti al 1o gennaio 2007 e purché tali investimenti non costituiscano la mera prosecuzione di investimenti già agevolati ai sensi della, legge n. 388 del 2000.