stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
7.019.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono sostituiti dai seguenti:
  «60. Per i contributi erogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contribuiti pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione a uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi, ivi compreso il riconoscimento di un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2015 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  4. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  5. L'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:
  «12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.».

  6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «b-bis) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia ed il finanziamento di operazioni legate alla internazionalizzazione delle imprese.»

  7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguate ad affrontare la gestione delle crisi industriali e contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia costituisce per il suddetto settore, la sede di confronto fra il Governo, le regioni, gli enti locali, i rappresentanti del Parlamento, dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà ed il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione di politica industriale, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al presente comma, la Cabina di regia assicura il raccordo politico: strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione fra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.