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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.31. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
6.31.

  All'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole: è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.