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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
5.25.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies dopo le parole: a tempo determinato, aggiungere le seguenti: e quello a tempo determinato per gli sportivi professionisti previsto dalla legge 23 marzo 1981 n. 91.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo dei decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui al precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o minusvalenze di cui ai precedenti periodi gli stessi vengono estinti d'ufficio».
   Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 75.000.000;
   2016: – 75.000.000;
   2017: – 75.000.000;