Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. L'articolo 25, comma 4, penultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1073, n. 600, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione approvato con Regio Decreto 3 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. L'articolo 25, comma 4, penultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1073, n. 600, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione approvato con Regio Decreto 3 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.